Legge 04.08.2016, 163
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 3.010.000 euro per l'anno 2016, a 2.540.000 euro per l'anno 2017 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede:
a) quanto a 975.000 euro per l'anno 2016, mediante utilizzo delle risorse autorizzate dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 2.015.000 euro per l'anno 2016 e a 2.540.000 euro per l'anno 2017, a valere sulle risorse previste alla voce: «Adeguamento e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta delle scritture contabili del bilancio dello Stato» della tabella allegata alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 114/2015 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016;
c) quanto a 20.000 euro per l'anno 2016 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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