D.P.C.M. 31.08.2016
1. Sarà cura del dirigente scolastico, in fase di inserimento dei contratti, individuare correttamente la tipologia di supplenza temporanea, sulla base delle disposizioni previste all'art. 1, comma 1, del presente decreto. Gli adempimenti e il rispetto dei termini di cui all'art. 2, commi 3 e 6, concorrono alla valutazione dei dirigenti scolastici ai sensi dell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dell'art. 1, comma 93, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e sono fonte di responsabilità dirigenziale, ove le violazioni riscontrate siano riconducibili a cause imputabili all'operato dei dirigenti scolastici medesimi.
2. Gli adempimenti e il rispetto dei termini di cui all'art. 2, commi 4, 5, 7, 8, 9 e 10, concorrono alla valutazione dei dirigenti competenti delle Amministrazioni coinvolte e sono fonte di responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove le violazioni riscontrate siano riconducibili a cause imputabili all'operato dei dirigenti medesimi.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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