D.P.C.M. 31.08.2016
1. Al fine di garantire il pagamento mensile e tempestivo delle somme spettanti al personale destinatario di incarichi di supplenza breve e saltuaria per le prestazioni di lavoro rese, vengono di seguito fissati i termini da rispettare nel processo di assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche e di pagamento del personale supplente. Le operazioni descritte sono volte ad assicurare il pagamento delle competenze al personale entro e non oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito, con modificazioni, della legge 26 maggio 2016, n. 89.
2. La procedura si svolge in cooperazione applicativa tra il sistema informativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (SIDI) e due sistemi del Ministero dell'economia e delle finanze, il sistema NoiPA del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi (DAG) ed il sistema Spese della Ragioneria generale dello Stato (RGS).
3. Le istituzioni scolastiche inseriscono tempestivamente in SIDI i dati giuridici delle assenze del personale di titolarità. Successivamente stipulano con i supplenti brevi e saltuari i contratti, per la copertura delle predette assenze, provvedendo all'acquisizione, alla convalida e alla trasmissione degli stessi al sistema NoiPA entro i successivi tre giorni lavorativi. Non appena il contratto trasmesso a NoiPA risulta «accettato», le segreterie scolastiche provvedono con immediatezza alla comunicazione in SIDI e alla trasmissione a NoiPA delle variazioni di stato giuridico (VSG), degli assegni al nucleo e delle rettifiche di quanto già trasmesso concernenti ogni singolo rapporto di supplenza, qualora presenti. Tali comunicazioni riguardanti
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