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Documento 26.08.2016

Codice della giustizia contabile. Norme di attuazione (Allegato 2 al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174). (G.U. 07.09.2016, n. 209 - S.O.)

Titolo III - Della formazione dei collegi giudicanti e delle udienze

Capo IV - Della decisione

Art. 20 - Riassunzione

1. L'atto di riassunzione è depositato entro il termine trimestrale previsto dall'articolo 109, comma 6, del codice nella segreteria della sezione presso la quale pende il processo.

2. La notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza può avvenire anche successivamente, purché entro il termine eventualmente fissato dal giudice ovvero, in mancanza di esso, rispettando i termini per la comparizione.

3. L'atto di riassunzione e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati ai sensi dell'articolo 42 del codice ed alle parti non costituite devono essere notificati personalmente.

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