IperTesto Unico IperTesto Unico

Documento 26.08.2016

Codice della giustizia contabile. Norme di attuazione (Allegato 2 al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174). (G.U. 07.09.2016, n. 209 - S.O.)

Titolo III - Della formazione dei collegi giudicanti e delle udienze

Capo II - Delle udienze

Art. 8 - Ordine di discussione e svolgimento delle cause

1. L'ordine di discussione delle cause per ciascuna udienza è fissato dal presidente ed è affisso il giorno precedente l'udienza alla porta della sala a questa destinata.

2. Le cause sono chiamate dal segretario d'udienza, salvo che il presidente disponga altrimenti per ragioni di opportunità.

3. I difensori illustrano sinteticamente davanti al collegio le loro conclusioni e le ragioni che le sostengono.

4. Essi chiedono al presidente la facoltà di parlare e debbono dirigere la parola soltanto al collegio. In relazione al grado del giudizio, l'attore ha la parola per primo.

5. Il presidente può consentire una sola replica. Non sono ammesse note d'udienza dopo la discussione.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.