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Documento 26.08.2016

Codice della giustizia contabile (Allegato 1 al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174). (G.U. 07.09.2016, n. 209 - S.O.)

Parte VI - Impugnazioni

Titolo I - Rimedi contro le decisioni

Capo IV - Revocazione

Art. 205 - Sospensione dell'esecuzione di sentenza impugnata per revocazione

1. Il ricorso per revocazione non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. Tuttavia, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, il collegio può disporre in camera di consiglio, sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.

2. Per il procedimento si applica l'articolo 190, comma 6.

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