Documento 26.08.2016
Parte IV - Giudizi pensionistici
Titolo I - Giudizi pensionistici
Capo I - Disposizioni generali e fase istruttoria 151
1. Il giudice, quando ritiene che vi siano persone interessate ad opporsi al ricorso, ordina l'integrazione del contraddittorio.
2. Il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi 4, 6 e 7 dell'articolo 155. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione.
3. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell'articolo 156.
4. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede la segreteria del giudice.
Rubrica modificata dall'art. 65, c. 1, del D.lgs. n. 114/2019.
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