Documento 26.08.2016
Parte II - Giudizi di responsabilità
Titolo IV - Giudizi innanzi le sezioni riunite
Capo II - Regolamenti di competenza
1. La causa che ha dato origine a regolamento di competenza è riassunta, a cura della parte più diligente, innanzi al giudice dichiarato territorialmente competente ovvero, nel caso di regolamento che abbia pronunciato su ordinanza di sospensione necessaria, innanzi al giudice del giudizio sospeso, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento.
2. La mancata riassunzione in termini comporta, in ogni caso, l'estinzione del processo.
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