IperTesto Unico IperTesto Unico

Documento 26.08.2016

Codice della giustizia contabile (Allegato 1 al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174). (G.U. 07.09.2016, n. 209 - S.O.)

Parte II - Giudizi di responsabilità

Titolo III - Rito ordinario

Capo VI - Incidenti nel processo

Art. 110 - Rinunzia agli atti del processo

1. La rinunzia agli atti del processo può essere fatta dalle parti in qualunque stato e grado della causa.

2. Il pubblico ministero può, anche mediante dichiarazione in udienza, rinunziare motivatamente agli atti del processo.

3. La rinunzia produce i suoi effetti solo dopo l'accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme.

4. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni.

5. Le dichiarazioni di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.

6. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo.

7. La declaratoria di estinzione del processo non dà luogo a pronuncia sulle spese.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.