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Documento 26.08.2016

Codice della giustizia contabile (Allegato 1 al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174). (G.U. 07.09.2016, n. 209 - S.O.)

Parte II - Giudizi di responsabilità

Titolo III - Rito ordinario

Capo IV - Ammissione e assunzione di mezzi di prova

Art. 99 - Termini e modalità di istruttoria in corso di giudizio

1. Il giudice che procede all'assunzione dei mezzi di prova, anche se delegato, pronuncia con ordinanza su tutte le questioni che sorgono nel corso della stessa.

2. Su istanza di parte il giudice delegato fissa il giorno, l'ora e il luogo dell'assunzione con ordinanza, che è comunicata dalla segreteria alle altre parti e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni.

3. Le parti possono assistere personalmente all'assunzione dei mezzi di prova.

4. Dell'assunzione dei mezzi di prova si redige processo verbale sotto la direzione del giudice.

5. Le dichiarazioni delle parti e dei testimoni sono riportate in prima persona e sono lette al dichiarante.

6. Il giudice, quando lo ritiene opportuno, nel riportare le dichiarazioni descrive il contegno della parte e del testimone.

7. Decorso il termine prefisso per l'assunzione ovvero se la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova non si presenta, il giudice dichiara la parte istante decaduta dal diritto di fare assumere la prova, salvo che l'altra parte presente non ne chieda l'assunzione.

8. La parte interessata può chiedere al giudice, nell'udienza successiva, la revoca dell'ordinanza che ha pronunciato la sua decadenza dal diritto di assumere la prova. Il giu

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