Documento 26.08.2016
Parte II - Giudizi di responsabilità
Titolo I - Fase preprocessuale
Capo II - Attività istruttoria del pubblico ministero presso la Corte dei conti
1. Il pubblico ministero può svolgere attività istruttoria direttamente, ovvero può delegare gli adempimenti istruttori alla Guardia di Finanza o ad altre Forze di polizia, anche locale, agli uffici territoriali del Governo , nonché, per specifiche esigenze , ai dirigenti o funzionari di qualsiasi pubblica amministrazione individuati in base a criteri di professionalità , ove possibile, di e territorialità; può, altresì, avvalersi di consulenti tecnici. 46
Comma modificato dall'art. 22, c. 1, del D.lgs. n. 114/2019.
Il testo previgente era: «1. Il pubblico ministero può, motivatamente, svolgere attività istruttoria direttamente, ovvero può delegare gli adempimenti istruttori alla Guardia di Finanza o ad altre Forze di polizia, anche locale, agli uffici territoriali del Governo e, in casi eccezionali e motivati, salvo quanto disposto dall'articolo 61, comma 7, ai dirigenti o funzionari di qualsiasi pubblica amministrazione individuati in base a criteri di professionalità e territorialità; può, altresì, avvalersi di consulenti tecnici.».
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