Documento 26.08.2016
Parte I - Disposizioni generali
Titolo I - Principi generali e organi della giurisdizione
Capo III - Giurisdizione
1. La giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad essa i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.
Rubrica modificata dall'art. 98, c. 1, lett. d), del D.lgs. n. 114/2019.
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