IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legislativo 19.08.2016, n. 175

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. (G.U. 08.09.2016, n. 210)

Art. 18 - Quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati

1. Le società controllate da una o più amministrazioni pubbliche possono quotare azioni o altri strumenti finanziari in mercati regolamentati, a seguito di deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. L'atto deliberativo prevede uno specifico programma avente ad oggetto il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pubblico sulla società quotata.

2. L'atto deliberativo avente ad oggetto la richiesta di ammissione alla quotazione è adottato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.

3. È fatta salva la possibilità di quotazione in mercati regolamentati di società a partecipazione pubblica singolarmente individuate, soggette a regimi speciali in base ad apposite norme di legge.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.