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Decreto legislativo 14.09.2015, n. 151

Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (G.U. 23.09.2015, n. 221 - S.O.)

Titolo II - Disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità

Capo II - Disposizioni in materia di pari opportunità

Art. 32 - Modifica all'articolo 14 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (Mandato). - 1. Il mandato delle consigliere e dei consiglieri di cui all'articolo 12, effettivi e supplenti, ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta. In ogni caso, per la determinazione della durata complessiva del mandato si computano tutti i periodi svolti in qualità di consigliera e consigliere, sia effettivo che supplente, anche non continuativi e anche di durata inferiore a quattro anni. La procedura di rinnovo si svolge secondo le modalità previste dall'articolo 12. Le consigliere e i consiglieri di parità continuano a svolgere le loro funzioni fino al completamento della procedura di cui all'articolo 12, comma 4. Non si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145.».

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