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Circolare INPS 17.09.2015, n. 154

Art. 1, commi 113, 258, 623, 708 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" - riflessi sui Tfs, Tfr dei dipendenti pubblici. Effetti del citato comma 258 sui trattamenti pensionistici.

Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, Supplemento ordinario n. 99, è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" composta da un unico articolo.

Si rinvia alla circolare n. 74 del 10 aprile 2015 per gli effetti sui trattamenti pensionistici dei commi 113 e da 707 a 709.

Il comma 113 ha introdotto nuove disposizioni in tema di penalizzazioni per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un'età inferiore ai 62 anni; questa disposizione ha riflessi anche sui termini di pagamento del TFS e TFR in caso di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici prevista dall'art. 72, comma 11, del DL 112/2008.

Il comma 258 abroga gli articoli del codice dell'amministrazione militare e altre disposizioni in materia di promozioni ed altri benefici in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, con effetti sul calcolo dei trattamenti sia pensionistici che di fine servizio.

Il comma 623 prevede l'incremento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva della rivalutazione del TFR.

Come approfondito nella circolare summenzionata, i commi da 707 a 709 recano nuove norme relativamente all'importo complessivo dei trattamenti pensionistici spettanti ai soggetti iscritti all'AGO e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e con riferimento ai quali la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo.

Per questi lavoratori, la pensione è messa in pagamento nell'importo meno favorevole tra quello determinati con il metodo di calcolo misto e quello determinato con il metodo di calcolo retributivo vigente prima del DL 201/2011. Il comma 708 precisa che, anche in caso di

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