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Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 12.10.2015

Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. (G.U. 21.12.2015, n. 296)

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «istituzioni formative»:

1) le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado, per i percorsi di cui ai decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010 e relativi decreti attuativi;

2) le istituzioni formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo n. 226 del 2005;

3) i centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012;

4) le strutture formative che attuano i percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;

5) gli Istituti tecnici superiori di cui agli articoli da 6 a 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;

6) le università e gli enti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

7) le altre istituzioni di formazione o di ricerca in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza comunitaria, nazionale o regionale, aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, delle professioni, della innovazione e del trasferimento tecnologico;

b) «datore di lavoro»: il soggetto giuridico, titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva;

c) «protocollo»: l'accordo sottoscritto dal datore di lavoro e dall'istituzione formativa che definisce i contenuti e la durata della formazione interna ed esterna all'impresa. La stipula del protocollo può avvenire anche tra reti di istituzioni formative;

d) «fo

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