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Sentenza Tribunale Ordinario di Milano - Sezione Lavoro 04.03.2015

Graduatofie istituto-cittadinanza

Tribunale Ordinario di Milano

Sezione Lavoro

Il Giudice Dott. ...

letti gli atti e i documenti della causa iscritta al n. 32/2015 RGL pendente

tra

APN - Avvocati Per Niente onlus, ASGI - Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, CUB Scuola - Università - Ricerca

e

MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca

sciogliendo la riserva assunta in data 3.3.2015 così rileva.

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, ai sensi dell'articolo 28 D.lgs 150/11 e 44 D.lgs 286/98, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio MIUR per l'accertamento della natura discriminatoria dell'articolo 3, comma 1, lett. a) DM 353/2014 nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria per l'accesso alle graduatorie di circolo o di istituto per le supplenze di insegnamento, senza includere le ulteriori categorie di cui all'articolo 38 D.lgs 165/01 nonché i titolari carta blu e familiari non comunitari di cittadini italiani e dell'articolo 2, comma 1, lett- VII, terzo paragrafo, ove è previsto che i cittadini stranieri ammessi alle graduatorie di III fascia per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera, siano collocati in posizione subordinata rispetto ai cittadini italiani; per l'effetto hanno chiesto di ordinarsi al convenuto di modificare dette normative garantendo parità di condizione con i cittadini italiani e comunitari anche agli stranieri soggiornanti di lungo periodo, i rifugiati politici, i titolari di protezione sussidiaria, i familiari non comunitari di cittadini comunitari, prevedendo altresì che gli stranieri inclusi nelle categorie di cui sopra siano collocati in III fascia senza alcuna precedenza per i cittadini italiani nonché di ammettere gli stranieri appartenenti alle predette categorie e che faranno domanda neutralizzando qualsiasi eventuale effetto pregiudizievole che dovesse derivare dalla tardiva proposizione

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