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Ordinanza MIUR 09.03.2015, n. 7

Termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti - Indizione delle elezioni.

Parte Seconda - Procedura elettorale

Art. 39 - Surroga. Elezioni suppletive

1. I membri del Consiglio che cessano dalla carica per qualsiasi causa debbono essere sostituiti a mezzo procedimento di surroga. Il membro cessato, regolarmente surrogato, viene depennato definitivamente dalla lista.

2. La surroga viene effettuata mediante scorrimento della lista a cui appartiene il membro cessato con la nomina del primo dei candidati non eletti di detta lista.

3. In caso di impossibilità di procedere da surroga per esaurimento delle rispettive liste, non si può ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni suppletive.

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