Decreto legge 21.05.2015, n. 65
Capo II -
1. All'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il finanziamento è altresì assistito automaticamente dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 1, del codice civile. Tale finanziamento e le formalità ad esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta nonché da ogni altro tributo o diritto.».
2. All'articolo 1, comma 32, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «nel privilegio di cui all'articolo 46 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.» sono sostituite dalle seguenti: «nel privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 1, del codice civile.».
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