IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legge 21.05.2015, n. 65

Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. (G.U. 21.05.2015, n. 116)

Capo II -

Art. 5 - Modifiche ai criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo

1. All'articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo come determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione di cui al primo periodo del presente comma non può essere inferiore a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive.».

1-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni del terzo periodo del comma 9 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si fa luogo al recupero sulle rivalutazioni successive di cui al medesimo periodo.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 1-bis, valutati in 1,1 milioni di euro per l'anno 2015, 3,3 milioni di euro per l'anno 2016, 4,3 milioni di euro per l'anno 2017, 6 milioni di euro per l'anno 2018, 8 milioni di euro per l'anno 2019, 10 milioni di euro per l'anno 2020, 15 milioni di euro per l'anno 2021, 22 milioni di euro per l'anno 2022, 28 milioni di euro per l'anno 2023, 37 milioni di euro per l'anno 2024, 44 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 55 milioni di euro per l'anno 2027, 59 milioni di euro per l'anno 2028, 62 milioni di euro per l'anno 2029, 64 milioni di euro per l'anno 2030 e 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede:

a) quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2015, 0,6 milioni di euro per l'anno 2016, 0,8 milioni di euro per l'anno 2017, 1,1 milioni di euro per l'anno 2018, 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, 1,8 milioni di euro per l'anno 2020, 2,7 milioni di euro per l'anno 2021

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.