Decreto MIUR 20.07.2015, prot. n. 499
1. Il corso di formazione di cui all'articolo 1, comma 87, della Legge è organizzato dagli Uffici Scolastici Regionali sulla base dei seguenti criteri:
a. durata di 80 ore complessive;
b. suddivisione delle ore tra le seguenti aree formative:
- ruolo del dirigente scolastico anche viste le innovazioni apportate dalla Legge;
- gestione del contenzioso;
- gestione amministrativa e contabile;
- autonomia delle istituzioni scolastiche;
- sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Rapporto di Autovalutazione e Sistema nazionale di valutazione;
- ordinamenti dei cicli scolastici e esami di Stato a conclusione del I e del Il ciclo di istruzione;
- gestione e valorizzazione del personale.
2. I docenti del corso sono individuati dall'Ufficio Scolastico Regionale tra i dirigenti di I e di Il fascia amministrativi o tecnici e i dirigenti scolastici in servizio presso il medesimo Ufficio ovvero in quiescenza da non più di tre anni, ovvero tra professori universitari di I o Il fascia o straordinari, magistrati amministrativi o contabili o Avvocati dello Stato.
3. I soggetti che frequentino il corso di cui al comma 1 per almeno 65 ore, sono ammessi alla prova di cui all'articolo 3.
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