Decreto legislativo 15.06.2015, n. 81
Capo VI - Lavoro accessorio
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio disciplinate dal presente decreto, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico di cui all'articolo 49, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, D.L. 17 marzo 2017, n. 25.
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