Decreto legislativo 15.06.2015, n. 81
Capo V bis - Tutela del Lavoro tramite piattaforme digitali 37
1. I contratti individuali di lavoro di cui all'articolo 47-bis sono provati per iscritto e i lavoratori devono ricevere entro la data di instaurazione del rapporto di lavoro le informazioni di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, in quanto compatibili, nonche' le informazioni inerenti alla tutela della sicurezza ai sensi del comma 3 dell'articolo 47-septies. 38
2. In caso di violazione di quanto previsto dal comma 1, si applica l'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, e il lavoratore ha diritto a un'indennità risarcitoria di entità non superiore ai compensi percepiti nell'ultimo anno, determinata equitativamente con riguardo alla gravità e alla durata delle violazioni e al comportamento delle parti.
3. La violazione di quanto previsto dal comma 1 è valutata come elemento di prova delle condizioni effettivamente applicate al rapporto di lavoro e delle connesse lesioni dei diritti previsti dal presente decreto.
Capo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.L. 03.09.2019, n. 101, conv. con modif. da L. 02.11.2019, n. 128.
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