Decreto legislativo 15.06.2015, n. 81
Capo IV - Somministrazione di lavoro
1. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.
Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1-bis, D.L. 12 luglio 2018, n. 87.
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