Decreto MIUR 27.06.2015, n. 458
1. Ai fini del censimento degli addetti alla ricerca le Istituzioni utilizzano le informazioni contenute nelle banche dati del MIUR messe a disposizione dell'ANVUR. Le Istituzioni sono tenute a certificare le informazioni fornite con particolare riferimento ai nominativi degli addetti alla ricerca, a tempo determinato e indeterminato, in servizio nel periodo di riferimento 2011 - 2014 o parte di esso, con l'indicazione delle Aree, del Dipartimento o articolazione interna assimilata di afferenza.
2. Ai fini della determinazione del numero di prodotti della ricerca che ciascun addetto deve presentare nel presente esercizio di valutazione, gli addetti alla ricerca afferenti a ciascun Dipartimento (o ad altra articolazione interna assimilata) alla data di pubblicazione del bando sono suddivisi nelle seguenti categorie:
a) professori e ricercatori a tempo indeterminato e determinato delle Università, ivi inclusi i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e gli assistenti del ruolo ad esaurimento;
b) ricercatori a tempo indeterminato e determinato degli Enti di ricerca e delle Istituzioni diverse;
c) tecnologi a tempo indeterminato e determinato degli Enti di ricerca e delle Istituzioni diverse;
d) ricercatori degli Enti di ricerca e delle Istituzioni diverse che per missione istituzionale, oltre all'attività di ricerca, svolgono altre attività (assistenza sanitaria o altre attività di servizio);
e) professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato e determinato affiliati agli Enti di ricerca o alle Istituzioni diverse anche ai sensi del comma 6.
3. Gli addetti alla ricerca di cui al comma 2 presentano rispettivamente il seguente numero di prodotti della ricerca (prodotti att
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