Decreto MIUR 08.06.2015, n. 335
euro 10.000.000 vengono destinati a copertura, in regime di cofinanziamento di:
- assunzioni di professori non già appartenenti ai ruoli dell'ateneo ai sensi dell'articolo 18, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo le procedure di cui all'articolo 18, comma 1 della medesima legge;
- trasferimento di ricercatori a tempo indeterminato secondo le procedure di cui all'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
- assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 non già in servizio nell'ateneo ai sensi dell'articolo 18, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- chiamate dirette di professori o ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e successive modificazioni fino a un importo massimo di euro 3.000.000. Sono escluse dal presente intervento le chiamate per "chiara fama".
Gli interventi di cofinanziamento di cui al presente articolo sono pari al 50% del valore medio nazionale della qualifica corrispondente con esclusione delle chiamate dirette di soggetti che hanno beneficiato di interventi di cui ai DD.MM. n. 13 del 26.1.2001, n. 501 del 20.3.2003, n. 18 del 1.2.2005, n. 230 del 27.11.2009, n. 486 del 11.11.2011 e n. 539 del 27.11.2012, per le quali il relativo cofinanziamento è elevato fino a concorrenza del 95%. Per i ricercatori di tipologia b) il relativo cofinanziamento sarà reso consolidabile esclusivamente all'atto della eventuale chiamata nel ruolo di professore ai sensi dell'articolo 24, comma 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Gli interventi di cofinanziamento sono riser
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