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Decreto MIUR 03.06.2015, prot. n. 326

Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente.

Art. 1 -

1. Nelle more della costituzione triennale delle graduatorie di istituto di I, II e III fascia concernenti la scuola secondaria di I e II grado, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione rispettivamente entro il 1° febbraio ed entro il 1° agosto di ciascun anno possono richiedere l'inserimento in II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto e sono posizionati in un elenco aggiuntivo relativo alla rispettiva finestra di inserimento.

2. Nelle more della costituzione triennale delle graduatorie di istituto concernenti la scuola dell'infanzia e primaria, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione rispettivamente entro il 1° febbraio ed entro il 1° agosto di ciascun anno possono richiedere l'inserimento in II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto e sono posizionati in un elenco aggiuntivo relativo alla rispettiva finestra di inserimento.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono graduati secondo i punteggi previsti dalla tabella A allegata al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 maggio 2014, n. 308. Sono valutabili i titoli conseguiti entro i termini di cui al comma 2, secondo le modalità specificate nel decreto direttoriale di cui all'articolo 3.

4. Nelle more degli aggiornamenti periodici delle graduatorie d'istituto di II fascia di cui al comma 1, il titolo di abilitazione è titolo di precedenza assoluta per l'attribuzione delle supplenze da III fascia delle graduatorie di istituto per i soggetti che vi sono inseriti. A tal fine, gli interessati presentano domanda per via telematica alla scuola polo, che procede alla variazione.

5. In subordine rispetto allo scorrimento delle graduatorie di istituto, il possesso dell'abilitazione rappresenta titolo prioritar

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