Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 23.01.2015
1. L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi di cui all'articolo 1 diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi.
2. Le pubbliche amministrazioni e società possono comunque optare per l'esigibilità dell'imposta anticipata al momento della ricezione della fattura ovvero al momento della registrazione della medesima. 2
3. Per effetto dell'entrata in vigore dell'articolo 17-ter del decreto n. 633 del 1972, alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi disciplinate dal medesimo articolo non è applicabile la disposizione di cui all'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto n. 633 del 1972.
Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), Decreto MEF 27.06.2017.
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