Ordinanza MIUR 24.02.2015, n. 4
Titolo I - Disposizioni comuni
1. Le domande sono prese in esame solo se redatte utilizzando l'apposito modulo disponibile nella rete INTRANET ed INTERNET o predisposto nell'area POLIS da utilizzare per la presentazione on line delle domande. Il mancato utilizzo dell'apposito modulo comporta l'annullamento delle domande.
2. Le domande vanno corredate dalle dichiarazioni dei servizi prestati, redatte in conformità ai modelli D ed E riportati negli allegati alla presente ordinanza o a quelli predisposti nell'area POLIS.
Il diritto all'attribuzione del punteggio "una tantum" (allegato D, tabella A, lett. D); allegato D, tabella B, lett. D); allegato E, tabella A, lett. F) del C.C.N.I. sottoscritto per l'a.s. 2015/2016 in data 23.2.2015), deve essere attestato con dichiarazione personale, analoga al modello riportato negli allegati alla presente ordinanza o a quello predisposto nell'area POLIS, nella quale si elencano gli anni in cui non è stata presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale alle condizioni previste nelle tabelle suddette e secondo le precisazioni riportate nella nota 5 ter del C.C.N.I..
3. La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli deve avvenire ai sensi delle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola e va effettuata esclusivamente in base alla documentazione, in carta semplice, da produrre da parte degli interessati unitamente alla domanda, nei termini previsti 4 .
4. Ai fini della validità di tale documentazione si richiamano le disposizioni contenute
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