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D.P.C.M. 27.02.2015

Disposizioni necessarie per l'attuazione dell'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», che prevede un assegno al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno. (G.U. 10.04.2015, n. 83)

Art. 5 - Decadenza

1. Il nucleo familiare beneficiario decade dall'assegno qualora perda uno dei requisiti di cui all'art. 2. Decade altresì qualora si verifichi una delle seguenti cause:

a) decesso del figlio;

b) revoca dell'adozione;

c) decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;

d) affidamento del figlio a terzi;

e) affidamento esclusivo del figlio al genitore che non ha presentato la domanda.

2. L'INPS interrompe l'erogazione dell'assegno a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificata una delle cause di decadenza di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Il genitore richiedente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'INPS l'eventuale verificarsi di una delle cause di decadenza, fermo restando il recupero da parte dell'Istituto delle somme indebitamente erogate.

4. In caso di affidamento esclusivo del minore, disposto con provvedimento dell'autorità giudiziaria, al genitore diverso da quello che ha ottenuto il beneficio, l'assegno potrà essere erogato, a favore del genitore affidatario, se in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto. A tal fine questi presenta domanda entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice. Nel caso in cui domanda sia presentata oltre la data di cui al periodo precedente, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

5. In caso di provvedimento, disposto dall'autorità giudiziaria, di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale del genitore che ha ottenuto il beneficio, l'assegno potrà essere erogato a favore dell'altro genitore, se in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto. A tal fine questi presenta domanda entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice. Nel

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