D.P.C.M. 27.02.2015
Disposizioni necessarie per l'attuazione dell'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», che prevede un assegno al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno. (G.U. 10.04.2015, n. 83)
1. Ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014, ai nuclei familiari, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, è riconosciuto l'assegno di cui all'art. 3 su domanda di un genitore convivente con il figlio.
2. I nuclei familiari beneficiari, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, devono essere in possesso di ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro annui.
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