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D.P.C.M. 17.02.2015

Comitato dei Garanti-Composizione.

Formula iniziale

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ed in particolare l'articolo 22, come sostituito dall'articolo 42, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009, che prevede l'istituzione del Comitato dei garanti;

Preso atto che, ai sensi del citato articolo 22, il Comitato dei garanti è composto da un consigliere della Corte dei conti, designato dal suo Presidente, e da quattro componenti, designati rispettivamente uno dal Presidente della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), ora Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC), uno dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, esperto scelto tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico, e due scelti tra dirigenti di uffici dirigenziali generali, di cui almeno uno appartenente agli Organismi indipendenti di valutazione, estratti a sorte fra coloro che presentano la propria candidatura;

Vista la nota circolare del Dipartimento della funzione pubblica del 23 dicembre 2014, prot. n. 72745, con la quale sono state fornite alle amministrazioni indicazioni utili circa gli adempimenti per la presentazione delle candidature da parte dei dirigenti interessati a partecipare all'estrazione a sorte per divenire componenti del Comitato dei garanti, come previsto dall'articolo 22 del d.lgs. n. 165

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