CCNI MIUR 23.02.2015
Titolo II - Sezione personale docente
Capo V - Posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato e posti attivati in strutture ospedaliere e carcerarie
1. In attuazione dell'art. 15 comma 3 bis della L. 128 /2013, e così come previsto anche dalla C.M. n. 34 del 1 aprile 2014, è costituito, ai fini della mobilità per l'istruzione secondaria di II grado, un contingente provinciale unico di posti di sostegno per l'integrazione scolastica di studenti portatori di disabilità, in conformità a quanto prescritto dall'art. 13, della legge n. 104/92 così come modificato dal suddetto art. 15, comma 3 bis, della L. 128/2013 .
In attuazione dello stesso art. 15 comma 3 bis della L. 128 /2013, infatti, le aree scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 78 del 23 marzo 1997, sono unificate.
2. I docenti titolari nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, in possesso del prescritto titolo di specializzazione e in caso di passaggio del relativo titolo di abilitazione, possono partecipare al movimento sui predetti posti di dotazione provinciale unica di sostegno esprimendo la preferenza per tale dotazione nell'apposita sezione del modulo domanda, con l'indicazione del codice meccanografico riportato nel B.U. dell'anagrafe delle scuole ed istituti dell'istruzione secondaria di II grado.
3. Il movimento è disposto su posti del l'intero contingente provinciale di s
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