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Nota MIUR 15.12.2015, prot. n. 19323

Infortunio del dipendente, azione di rivalsa.

Premessa

La materia relativa agli infortuni sul lavoro ha subito, nel corso del tempo, rilevanti modifiche normative che si inseriscono, tra l'altro, in un mutato quadro ordinamentale nel quale sono state ridisegnate le competenze dei dirigenti quali titolari di poteri e responsabilità anche in ordine alla gestione del personale.

La presente circolare intende, pertanto, richiamare i principi fondamentali in materia e, contestualmente, provvedere a tracciare le conseguenti procedure per l'uniforme applicazione da parte dei titolari delle strutture.

Riferimenti normativi

Nel richiamare, preliminarmente, la precedente nota n. 2373 del 2.10.2013 della Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi, di seguito si forniscono alcuni riferimenti normativi.

Ai sensi dell'art. 2, DPR n. 1124/1965 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - sono considerati infortuni sul lavoro, e quindi oggetto della prevista tutela assicurativa, "tutti i casi di infortunio, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni".

Detta norma ha la finalità di fornire tutela assicurativa in occasione di infortuni occorsi al dipendente "in occasione di lavoro", quando sussistono, contemporaneamente, i seguenti requisiti:

a- l'evento deve essersi verificato nell'ambiente di lavoro;

b- il fatto deve essere occorso al dipendente in orario di lavoro;

c- l'infortunio deve verificarsi per il lavoro, ovvero per lo svolgimento dell'attività lavorativa o di attività complementari o accessorie a quelle di lavoro.

Vi è poi una particolare forma di infortunio, caratterizzato da rischio generico aggravato da motivi di lavoro, c.d. infortunio in itinere.

L'istituto ha trovato ri

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