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Decreto legge 30.12.2015, n. 210

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (G.U. 30.12.2015, n. 302)

Art. 10 - Proroga di termini in materia economica e finanziaria

1. All'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2016".

1-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, le parole: "entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi".

2. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: "31 dicembre 2015", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

2-bis. All'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: "per i soli anni 2015 e 2016" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2016" e le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

2-ter. L'articolo 19, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l'imposta sul valore aggiunto assolta sull'acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.

2-quater. Resta ferma la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi dagli organismi di formazione professionale utilizzati nella realizzazione di attività formative per l'acquisizione di un

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