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Nota PCM - Dipartimento Funzione Pubblica 16.04.2015, prot. n. 24210

Chiarimenti sulla circolare DFP n. 2 del 2015 - impatto dell'art. 1, comma 113, della legge di Stabilità 2015.

Si fa riferimento alla e-mail del 23/02/2015 con la quale si chiedono chiarimenti in merito alla circolare in oggetto. In particolare, si chiede quale sia l'impatto dell'art. 1, comma 113, della l. n. 190 del 2014 (legge di Stabilità 2015) sulla nuova formulazione dell'art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008, prevista dall'art. 1, comma 5, del d.l. n. 90 del 2014, convertito in l. n. 114 del 2014.

Preliminarmente, si rappresenta che l'art 1, comma 5, del citato d.l. n. 90 riscrive l'art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008 e prevede la possibilità per le amministrazioni di utilizzare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro come strumento a regime nei confronti del personale soggetto alla nuova disciplina pensionistica a decorrere dal compimento del requisito contributivo per la pensione anticipata (per il 2015: 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne e per il triennio 2016-2018: 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne - cfr. circolare INPS n. 63 del 20/03/2015), purché il dipendente non abbia un'età anagrafica che possa farlo incorrere in penalizzazioni sull'importo della pensione. Infatti, il citato art. 1, comma 5, dispone: "Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1º gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non pr

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