Decreto MIUR 22.04.2015, prot. n. 313
1. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23 e dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, alle scuole primarie paritarie convenzionate viene assegnato un contributo annuo, avuto riguardo a:
a) numero di classi con una composizione minima di dieci alunni ciascuna;
b) numero di ore di sostegno per gli alunni disabili previste dal piano educativo individualizzato, salve le opportune verifiche da parte dell'ufficio scolastico regionale, sulla base delle certificazioni presentate;
c) numero di ore di insegnamento integrativo necessarie per alunni in difficoltà di apprendimento su progetto aggiuntivo.
2. In caso di risorse residuanti dalle assegnazioni di cui ai precedenti commi, l'ufficio scolastico regionale valuta la possibilità di corrispondere contributi integrativi per ore di insegnamento integrativo e per progetti di inserimento di alunni con difficoltà di apprendimento (decreto del Presidente della Repubblica n. 23 del 2008, articolo 3, comma 1, lett. c).
3. Nuove convenzioni, o modifiche alle convenzioni in atto per aumento di classi e di ore di sostegno, potranno essere stipulate solo in presenza di risorse disponibili destinate alle scuole primarie, avendo assicurato comunque la assegnazione dei contributi a tutti i gradi di scuole, nel rispetto delle priorità di cui all'articolo 3, e per l'handicap ai sensi del successivo art. 8.
4. Resta fermo che alle scuole primarie già parificate è erogato un contributo non inferiore a quello corrisposto per le classi e le ore di sostegno convenzionate sulla base della convenzione di parifica in corso all'entrata in vigore della legge 3 febbraio 2006, n. 27 di conversione, con modifi
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