Decreto MIUR 22.04.2015, prot. n. 313
1. I contributi sono erogati in via prioritaria alle scuole paritarie che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non sono legate a società aventi fini di lucro o da queste controllate.
2. Ai fini del precedente comma, si intendono scuole paritarie senza fini di lucro quelle gestite da soggetti giuridici senza fini di lucro soggettivo, ovvero:
a) associazioni riconosciute di cui agli articoli 14 e ss. del codice civile;
b) associazioni non riconosciute di cui agli artt. 36 e seguenti del codice civile, il cui atto costitutivo e/o statuto risulti da atto pubblico o da scrittura privata registrata e preveda espressamente il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione;
c) fondazioni di cui agli artt. 14 e ss. del codice civile;
d) enti ecclesiastici di confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, civilmente riconosciuti;
e) imprese sociali di cui al D.lvo 155/2006;
f) enti locali;
g) cooperative sociali di cui alla legge 381/1991.
3. L'appartenenza ad una delle predette tipologie di soggetti giuridici senza fini di lucro e l'assenza dei legami di cui al primo comma devono essere dichiarate dai legali rappresentanti dei soggetti interessati (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, modificato dall'art. 15 legge n. 183/2011).
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