Decreto MIUR 16.04.2015, prot. n. 223
All'articolo 7, del d.m. n. 353 del 2014, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera A, dopo il punto 1 è aggiunto il seguente: "1.bis. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere dalla a) alla a.quater), diversi dai cittadini italiani o dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, possono presentare domanda di inclusione nelle graduatorie di istituto entro il termine del 29 maggio 2015, fermo restando che tutti i requisiti di partecipazione e i titoli valutabili devono essere posseduti alla data del 23 giugno 2014. Sono, infine, ammissibili e valutabili le istanze in precedenza presentate e respinte sulla base della mancanza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria".
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