Decreto MIUR 14.04.2015, n. 214
Titolo II - Modalità operative
1. Le prove di esame che gli alunni delle istituzioni scolastiche italiane devono sostenere al termine del secondo ciclo, al fine di conseguire, ai sensi dell'Accordo Italo-Francese del 24 febbraio 2009, il Diploma di Baccalauréat sono previste dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 95, che regola gli esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano e francese).
2. I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato per la parte specifica denominata ESABAC, attesa la peculiarità del corso di studi in questione (articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 95 del 2013).
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