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Decreto Interministeriale 14.04.2015

Misure per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici. (G.U. 13.05.2015, n. 109)

Capo IV - Disposizioni comuni relative alle modalità di finanziamento

Art. 17 - Monitoraggio, divulgazione dei risultati e attività di informazione

1. Al fine di consentire una valutazione di efficacia dell'utilizzo delle risorse del Fondo Kyoto, nonché degli effetti aggregati conseguiti a seguito della realizzazione degli investimenti con le stesse finanziati, la CDP S.p.A. elabora e trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un report semestrale di monitoraggio finanziario dei finanziamenti agevolati, che possa essere inserito nelle visualizzazioni dei rispettivi siti web o nelle forme che ciascuna Amministrazione riterrà più utili.

2. Il monitoraggio dei risparmi energetici annualmente conseguiti attraverso le misure del presente decreto è assicurato da ENEA, anche avvalendosi della diagnosi energetica e dell'attestazione della prestazione energetica prodotte rispettivamente prima e dopo l'esecuzione degli interventi. I risparmi energetici suddetti, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono comunicati da ENEA al Ministero dello sviluppo economico entro il 30 marzo di ciascun anno, per gli adempimenti di cui all'art. 17 dello stesso decreto legislativo. Dall'attività di cui al presente comma non devono derivare ulteriori e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. I soggetti beneficiari si impegnano ad aggiornare in maniera tempestiva e sistematica l'Anagrafe dell'edilizia scolastica regionale, quale strumento di programmazione che favorisce la conoscenza del fabbisogno e la valutazione dei progetti pres

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