Decreto Interministeriale 14.04.2015
Capo II - Soggetti pubblici competenti ai sensi dell'art. 9, comma 1 del decreto-legge n. 91/2014
1. I progetti di intervento presentati dai soggetti di cui all'art. 3, potranno essere ammessi al finanziamento nel rispetto dei limiti indicati nella sottostante tabella:
Tipologia intervento | Durata massima finanziamento agevolato | Importo massimo finanziabile per singolo edificio |
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Interventi che riguardano esclusivamente l'analisi, il monitoraggio, l'audit e la diagnosi energetica | Massimo 10 anni | Per Edificio Euro 30.000,00 |
Interventi relativi alla sostituzione dei soli impianti, incluse le opere necessarie alla loro installazione e posa in opera, comprensivi della progettazione e certificazione energetica ex ante ed ex post | Massimo 20 anni | Per edificio Euro massimo 1.000.000,00 |
Interventi di riqualificazione energetica dell'edificio inclusi gli impianti e l'involucro comprese le opere necessarie alla installazione e posa in opera, oltre che della progettazione e certificazione energetica ex ante ed ex post | Massimo 20 anni | Per edificio Euro massimo 2.000.000,00 |
2. Potranno essere ammessi al finanziamento gli interventi come descritti in tabella, i cui costi sono stati sostenuti in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto.
3. Qualora il costo complessivo del progetto di intervento sia superiore agli importi massimi indicati nella tabella di cui al precedente comma 1, il soggetto richiedente è tenuto a: i) dichiarare, in sede di richiesta di finanziamento agevol
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