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Circolare INPS 10.04.2015, n. 74

Articolo 1, commi da 707 a 709 e 113, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)". Importo massimo complessivo del trattamento pensionistico nel sistema misto. Riduzione percentuale della pensione anticipata prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni.

Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, Supplemento ordinario n. 99, è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)".

Con l'art. 1, commi da 707 a 709 della citata legge sono state dettate nuove norme relativamente all'importo complessivo dei trattamenti pensionistici spettanti ai soggetti iscritti all'A.G.O. ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e con riferimento ai quali la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo (vedi punto 4 delle circolari n. 35 e 37 del 14 marzo 2012 e messaggio n. 211 del 12 gennaio 2015).

L'art. 1, comma 113, della stessa legge ha introdotto nuove disposizioni in tema di penalizzazioni per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un'età inferiore ai 62 anni.

Con la presente circolare, condivisa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota n. 1416 del 19 marzo 2015, si forniscono le istruzioni per l'applicazione della normativa in argomento. Con successivo messaggio verranno diramate le relative istruzioni procedurali.

Parte I: Importo complessivo del trattamento pensionistico e doppio calcolo

L'articolo 1, comma 707, della citata legge ha modificato, integrandolo, l'art. 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il testo coordinato dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla luce delle modifiche normative risulta così riformulato: "A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da

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