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Legge 07.08.2015, n. 124

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (G.U. 13.08.2015, n. 187)

Capo IV - Deleghe per la semplificazione normativa

Art. 22 - Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

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