Legge 07.08.2015, n. 124
Capo III - Personale
1. L'articolo 1393 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:
«Art. 1393 (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale). - 1. In caso di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, si applica la disciplina in materia di rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale di cui all'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
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