Legge 07.08.2015, n. 124
Capo II - Organizzazione
1. Alla legge 3 marzo 1951, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al secondo comma, la parola: «sedici» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
2) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, durano in carica sei anni e non possono essere confermati»;
3) il quarto comma è abrogato;
b) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - 1. Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine che superano la durata del mandato indicata dal terzo comma dell'articolo 2 decadono a far data dell'emanazione dei decreti di nomina dei nuovi membri.
2. Le competenze attribuite alla Giunta dell'Ordine dal decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, e dallo statuto dell'Ordine, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1952, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 29 novembre 1952, sono devolute al Consiglio dell'Ordine»;
c) all'articolo 4, primo comma, le parole: «sentita la Giunta dell'Ordine» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Consiglio dell'Ordine».
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