IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge 07.08.2015, n. 124

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (G.U. 13.08.2015, n. 187)

Capo II - Organizzazione

Art. 9 - Disposizioni concernenti l'Ordine al merito della Repubblica italiana

1. Alla legge 3 marzo 1951, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al secondo comma, la parola: «sedici» è sostituita dalla seguente: «dieci»;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, durano in carica sei anni e non possono essere confermati»;

3) il quarto comma è abrogato;

b) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - 1. Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine che superano la durata del mandato indicata dal terzo comma dell'articolo 2 decadono a far data dell'emanazione dei decreti di nomina dei nuovi membri.

2. Le competenze attribuite alla Giunta dell'Ordine dal decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, e dallo statuto dell'Ordine, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1952, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 29 novembre 1952, sono devolute al Consiglio dell'Ordine»;

c) all'articolo 4, primo comma, le parole: «sentita la Giunta dell'Ordine» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Consiglio dell'Ordine».

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.