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Decreto MIUR 27.08.2015, prot. n. 635

Procedura relativa alla copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 4 - Procedura di assegnazione

1. Le posizioni dei soggetti di cui all'articolo 3 sono inserite, dalla Direzione generale per il personale scolastico, in un unico elenco secondo il punteggio conseguito nelle rispettive graduatorie regionali. A parità di punteggio ci si atterrà a quanto disposto dall'articolo 14 del Bando di concorso, di cui al decreto direttoriale 13 luglio 2011.

2. L'assegnazione della sede regionale all'aspirante candidato avviene sulla base della posizione occupata da ciascuno di essi nell'elenco di cui al comma 1 e delle preferenze espresse nella domanda di cui all'articolo 3, comma 1.

3. Entro 5 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'assegnazione della sede regionale di destinazione, le posizioni dei candidati vengono definitivamente depennate dalle rispettive graduatorie regionali.

4. In caso di rinuncia espressa, da comunicare alla Direzione generale per il personale scolastico entro 3 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3, le posizioni dei candidati rinunciatari vengono depennate dall'elenco di cui al comma 1 del presente articolo.

5. I destinatari di incarico a tempo indeterminato a seguito della procedura di cui al presente decreto, sono obbligati a permanere nella regione assegnata per almeno un triennio.

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