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Interpello Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 15.09.2014, n. 23

Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - congedo per assistenza disabili in situazione di gravità - fruizione del congedo da parte dei genitori del disabile in presenza di convivente del disabile - art. 42, D.Lgs. n. 151/2001.

L'ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani - ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 42, D.Lgs. n. 151/2001, concernente la disciplina del congedo per assistenza disabili in situazione di gravità.

In particolare l'istante chiede se, ai sensi della disposizione normativa citata, sia possibile concedere la fruizione del congedo al genitore del disabile, pur in presenza di convivente non coniugato di quest'ultimo.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, occorre muovere dall'analisi dell'art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, il quale riconosce al coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità il diritto a fruire di un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni, con conservazione del posto di lavoro (art. 4, comma 2, L. n. 53/2000).

In caso di mancanza, decesso o patologie del coniuge convivente, la disposizione in argomento individua in subordine ulteriori categorie di soggetti, stabilendo il seguente ordine di priorità sulla base del vincolo di parentela con il disabile:

- il padre o la madre anche adottivi;

- uno dei figli conviventi;

- uno dei fratelli o sorelle conviventi.

Con circolare n. 41/2009 l'INPS ha precisato che i genitori naturali o adottivi e affidatari del disabile hanno titolo a fruire del congedo solo nella misura in cui si verifichi una delle condizioni sotto riportate:

- "il figlio - portatore di handicap - "non sia coniugato o non conviva con il coniuge";

- "il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo";

- "il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame".

Si segnala, inoltre,

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