Decreto legge 12.09.2014, n. 133
Capo IV - Misure per la semplificazione burocratica
1. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, dopo le parole: «funzionamento ed esercizio» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata concessi a favore delle cooperative ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».
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