Decreto legge 12.09.2014, n. 133
Capo IV - Misure per la semplificazione burocratica
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Non possono essere richieste da parte degli organi competenti modifiche dei progetti delle opere pubbliche rispondenti a standard tecnici più stringenti rispetto a quelli definiti dal diritto europeo e prescritti dagli Organi comunitari, senza che le stesse siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura o dell'opera, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione.
Articolo abrogato dall'art. 217, comma 1, lettera rr), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dall'art. 129, comma 1, lettera m), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
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